Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, “a vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, sia da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” da polizze assicurative).
Dalla responsabilità non vengono escluse anche le società “Capogruppo”, allorquando risulti che il reato commesso nell'interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell'interesse della stessa Capogruppo.
FATTISPECIE DI REATO
Le fattispecie di reato rilevanti - in base al D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato o contro la fede pubblica (quali Falsita` in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo)
2. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea);
3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini);
4. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati);
5. Abusi di mercato,
6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,
7. Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità.
8. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
10. Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime”
11. Delitti di criminalità organizzata
12. Delitti contro l'industria e il commercio
13. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria
In prospettiva tale responsabilità sarà estesa ad una serie di ulteriori fattispecie di reati, quali:
a) reati ambientali;
b) inquinamento del mare da parte delle navi;
c) tutela penale appalti;
d) intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali
REATI COMMESSI ALL’ESTERO
Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001, commessi all’estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
SANZIONI
Le sanzioni previste dal D.lgs 231/01 sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €, salvo riduzioni).
Le sanzioni interdittive, in particolare, sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
ESENZIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il legislatore ha previsto la possibilità per l’ente di sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
Inoltre, gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed attuando efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. n. 231/0.
Il reato, quindi, deve essere commesso aggirando fraudolentemente il modello stesso.
Il Modello per operare efficacemente non può ridursi ad un’attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).
SICUREZZA SUL LAVORO
La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
L'Azienda, tuttavia, può esimersi dalla responsabilità per i suddetti reati se dimostra che la Direzione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il nuovo Testo unico sulla Sicurezza ha definito che la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001 potrà costituire presunzione di conformità al Dlgs 231/01, per quanto riguarda i reati presupposto inerenti la sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).
I nostri servizi
Al fine di garantire la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo a garantire l’esenzione dalla responsabilità delle organizzazioni, forniamo i seguenti servizi: